mercoledì 4 marzo 2015

ANCORA SUL REGOLAMENTO SCARICHI

 Duri sulle "responsabilità" per l'inquinamento dell'ambiente dei cittadini delle borgate, ma teneri sulle responsabilità delle Amministrazioni passate e prossime, nolto prossime,  sulle scelte per gli investimenti a favore delle borgate, nelle quali non torna pressochè nulla dei contributi versati per  varie imposte e tasse, comprese quelle per servizi non erogati, come la TASI. 
Se le amministrazioni comunali avessero fatto il loro dovere, oggi il problema degli scarichi non si porrebbe e non avremmo  la situazione di grave allarme  che registriamo  fra i cittadini. 
Sull'argomento riportiamo il testo inviato dal Coordinamento dei Consorzi al Sindaco e all'Assessore alle Finanze.



Al  Sindaco di Aprilia

                                                  Antonio Terra     
                                                                                    All’Assessore alle Finanze e Società partecipate
Avv. Roberto Mastrofini
Comune di Aprilia
                                                                                                                    p.c.  A Cittadinanza Attiva

Egregio Assessore  Roberto Mastrofini,
con la presente si riscontra la Vostra mail del 16 dicembre 2014 avente ad oggetto la TASI in relazione ai servizi indivisibili, applicati alle periferie con aliquote  pari ai residenti del centro, contestiamo l’articolo 1 comma 669 della legge 147,facendo riferimento al comma 682/lettera b/1 e 2 della stessa.
In riferimento alla rete fognaria nel contesto periferico del Comune di Aprilia,anche ritenendo la TASI svincolata dall’effettività del servizio pubblico, non vi è alcuna ragione ostativa che legittimi l’esclusione o il ritardo nella costruzione di una rete fognaria adeguata a beneficio dei cittadini residenti nel contesto periferico, per altro non interpellati nell’ambito del relativo procedimento amministrativo.
Secondo il disposto della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, art 25, ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'abitazione.
Il principio viene ribadito dall’art 11 della Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
Circoscrivere il significato di abitazione non spetta però agli enti locali. Secondo il Comitato delle Nazioni Unite per i diritti economici, sociali e culturali, in relazione agli articoli sopra enunciati, un’abitazione adeguata deve soddisfare una serie di criteri, in particolare deve (…) essere allacciato alla rete fognaria (…).
Nel caso che ci occupa, il piano di investimento presentato favorisce l’avanzamento dei lavori e le nuove opere nell’area centrale del comune di Aprilia, riducendo e posticipando gli interventi nell’area periferica, i cui abitanti in questa sede rappresentiamo.
Data la carenza dei presupposti indicati dall’art. 3 della Direttiva 91/271/CEE del consiglio, del 21 maggio 1991, la costruzione della rete fognaria nell’area periferica non è stata esclusa dal piano di investimento.
Considerato che la motivazione del provvedimento rientra tra i principi generali del procedimento amministrativo regolato dall’art. 3 L. 241/90 e preso atto della carenza dei motivi che legittimano l’esclusione dell’area periferica dal piano di costruzione delle reti fognarie, occorre proseguire con una analisi ulteriore della problematiche di nostro interesse, con riferimento al principio di uguaglianza.

L’uguaglianza è concepita quale “precostituzione di risultati di uguagliamento”. Preliminarmente all’approvazione dei provvedimenti da parte dell’Amministrazione Comunale, occorre verificare se sussista una disparità di trattamento, se tale eventuale disparità risulti oggettivamente giustificata da una finalità legittima e se essa sia comunque adeguata e necessaria a perseguire tale finalità.
Non ci risulta che la decisione di posticipare la costruzione della rete fognaria presso la periferia sia stata assunta conseguentemente ad una valutazione oggettiva. Se vi fossero motivi oggettivi, chiediamo di esserne informati.
Inoltre, il programma di costruzione e manutenzione delle reti fognarie, in conformità con l’art. 9 della L. 241/90, può portare ad un provvedimento definitivo solo in seguito ad un confronto con i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o Comitati, pur sempre nell’ambito del procedimento amministrativo e prima del provvedimento finale.
Riteniamo di poter intervenire al fine di una migliore redistribuzione dei cantieri relativi al piano di manutenzione e costruzione di reti fognarie ed allo scopo di condividere le priorità.
Auspichiamo in una collaborazione attiva e fattiva anche al fine di evitare un contenzioso che siamo certi non gioverà né alla cittadinanza né tanto meno all’amministrazione coinvolta.
Riteniamo che eventuali delibere o provvedimenti che autorizzano l’avvio di cantieri presso l’area centrale escludendo, anche solo implicitamente, l’area periferica siano da considerarsi discriminatorie ed in contrasto con i principio di uguaglianza, regolato altresì dall’art. 3 della nostra Carta Costituzionale.
Tali delibere o provvedimenti, proprio per i motivi su esposti, devono essere considerati nulli o annullati in via di autotutela per la definizione di programma concordato con le rappresentanze cittadine.
Restiamo in attesa di cortese e rapido riscontro.
Cordiali saluti
Per il Coordinamento
Il Presidente Roberto Donzelli

 

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